La realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici. È sufficiente conservare la documentazione comprovante le spese di acquisto e realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la detrazione fiscale, tuttavia l’impianto deve essere a servizio di un edificio residenziale. Non è invece necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico.
Nell’articolo che segue vediamo insieme per quali edifici è concessa la detrazione per la realizzazione ed installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR (c.d. bonus ristrutturazioni), qualora l’impianto medesimo sia posto al servizio dell’immobile residenziale.
Sotto il profilo soggettivo tale detrazione è applicabile esclusivamente ai soggetti IRPEF (persone fisiche), mentre sono esclusi i titolari di reddito d’impresa IRES (persone giuridiche)[1].
Sotto il profilo oggettivo il bonus ristrutturazione viene quindi concesso solo su edifici ad uso residenziale o parti di immobili ad uso residenziale, di qualsiasi categoria catastale. Quindi, se un edificio è non residenziale, come appunto un ufficio o uno studio professionale, il bonus non viene concesso.
Nel caso invece in cui gli interventi siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (art. 16-bis, comma 5).
Prevede la norma base (resa permanente):
“1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
[…]
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
In passato, vi sono state perplessità sulla riconducibilità alla lett. h) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici.
È stato quindi acquisito un parere/avviso del Ministero dello sviluppo economico per qualificare la nozione di risparmio energetico.
Il Ministero competente ha richiamato, sotto il profilo normativo, il d.lgs. 192 del 2005 e la Direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01).
Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.
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